STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione repubblicana ed in base agli artt. 36 e seg. del Codice Civile, è’ costituita un’Associazione culturale denominata: “GRUPPO CULTURALE FORNACE PASQUINUCCI”. L’Associazione ha sede in Capraia e Limite (FI), Piazza Dori snc località Capraia Fiorentina.

Articolo 2

L’Associazione non persegue finalità di lucro.

Essa ha lo scopo di promuovere ogni tipo di iniziativa tesa alla diffusione della cultura in ogni campo di espressione. L’Associazione potrà stabilire rapporti o stipulare accordi e convenzioni su programmi specifici con associazioni, istituzioni, fondazioni, Enti pubblici e privati, organizzazioni, gruppi di interessi, con il movimento sindacale e cooperativo, nonché con privati. Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale e ambientale nei settori dell’economia e del tempo libero. L’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, spettacoli, fiere, concerti, gestione di biblioteche; studi ed iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico, storico, artigianale, commerciale, agricolo ed industriale; intrattenimenti per anziani, per bambini e ricreativi in genere; corsi di preparazione e corsi di perfezionamento; pubblicazioni di riviste, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

Articolo 3

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote associative;
  2. dai proventi di gestione o iniziative permanenti ed occasionali;
  3. da ogni altra entrata che concorre a incrementare l’attivo dell’Associazione.
Articolo 4

Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo, salvo deroga determinata da comprovate necessità o impedimento.

Articolo 5

L’eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto: in parte al fondo di riserva nella misura che sarà deliberata dall’assemblea che approva il rendiconto, il rimanente sarà tenuto a disposizione per le iniziative dell’Associazione nonché per ogni altro investimento conforme alle finalità del presente statuto. E’ esclusa qualsiasi ripartizione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi o di riserve, anche in modo indiretto, fra i soci.

SOCI

Articolo 6

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, italiani o stranieri, persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni anche non riconosciuti, che abbiano interesse ad aderirvi. Il numero dei soci è illimitato. Lo status di socio, una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporalmente limitative dei diritti e doveri. Il rapporto associativo di tutti gli associati è uniforme e paritetico.

I soci si distinguono in “onorari” ed “effettivi”. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, fra quelle persone o Enti che si siano particolarmente distinte nelle attività svolte a favore dell’Associazione.

Articolo 7

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

2) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo dovrà esprimersi in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno conservati nell’anagrafe sociale.

Articolo 9

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

I soci maggiorenni, in regola con i pagamenti, hanno diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dirigenti – potendo anche essere liberamente eletti -, per l’approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi ecc…, garantendo l’effettività del rapporto associativo e la democraticità dell’Associazione.

Articolo 10

I soci sono tenuti:

  • al pagamento della tessera sociale, delle quote annuali e di quanto altro richiesto, a
  • qualunque titolo, anche mediante versamento di quote straordinarie;
  • all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rimborsabili anche in caso di recesso o morte del socio.

Articolo 11

La qualifica di socio si perde per:

  1. mancato pagamento di quanto richiesto a tale titolo dall’Associazione ai sensi del precedente articolo 10;
  2. dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo,
  3. espulsione, in caso di inosservanza dei dettati statutari, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali.

ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Collegio Sindacale

Tutte le cariche associative sono gratuite.

L’ASSEMBLEA

Articolo 13

Le assemblee dei soci, sia onorari che effettivi, possono essere ordinarie e straordinarie. Partecipano all’assemblea ed hanno diritto di voto, i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante invito scritto, da

rimettere a tutti i soci almeno tre giorni prima della data di convocazione, e/o mediante avviso scritto affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima del suo svolgimento ed è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci che risultano tali al 1 gennaio dell’anno di convocazione della stessa, mentre, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno salvo quanto disposto dal successivo art. 16. La seconda convocazione può aver luogo un’ora dopo la prima.

Articolo 14

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno.

Essa:

  • elegge gli organismi direttivi;
  • elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri;
  • approva il rendiconto;
  • approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal presente statuto;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Articolo 15

L’Assemblea straordinaria è convocata:

  • tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
  • ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
  • allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci che risultano tali al 1 gennaio dell’anno di convocazione .
Articolo 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o ai regolamenti, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e le decisioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/5 dei soci ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Articolo 17

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Articolo 18

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti dall’assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e dovranno restare affisse nell’albo sociale per i quindici giorni successivi alla loro effettuazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, di cui uno o più eventualmente rappresentanti del Comune, che provvede alla loro nomina, mentre gli altri sono eletti, a scrutinio segreto, dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio rimane in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 20

Il Consiglio elegge al suo interno

  • il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa; convoca e presiede il Consiglio;
  • il Vice-Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
  • il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere l’Assemblea provvede alla sua sostituzione.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta e trasparente amministrazione dell’Associazione. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo deve:

  1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
  2. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. redigere i rendiconti annuali;
  4. compilare progetti per l’impiego del residuo del rendiconto annuale da sottoporre all’assemblea;
  5. stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; tuttavia la stipula dei contratti aventi per oggetto l’acquisto e l’alienazione dei beni immobili, contrazione di mutui ipotecari o comunque ipoteche sui beni sociali, dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Assemblea ordinaria degli associati;
  6. formulare regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. deliberare circa l’ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
  8. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, ivi compresa l’eventuale espulsione.

IL PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea. I Sindaci restano in carica due anni e sono rieleggibili. I Sindaci possono presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Le cariche di Consigliere e Sindaco revisore sono incompatibili.

CESSAZIONE ATTIVITA’

Articolo 25

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall’Art. 16 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con analoghe finalità statutarie o per uno o più fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, dei regolamenti interni e le vigenti norme di legge.